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Consiglio e statuto

Presidente:
Direttore:
Segretario:
Consiglieri:



Patrizia Guglielmetti
Antonio Quero
Pierluigi Gazzola
Luciano Dallacosta
Carla Fellini
Federica Cagnoni
Paola Guglielmetti

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita l'Associazione denominata Schola Cantorum Prof. Paolo Guglielmetti, con sede nel Comune di Agazzano, presso il Centro Parrocchiale Mons. Manfredini, Via Roma n.18.
Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
L'Associazione non ha fini di lucro.
È fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.
L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

  1. L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale, per attuare in particolare l'orientamento allo studio ed alla esecuzione di brani di musica sacra e profana la cui scelta sia finalizzata all'apprendimento e alla divulgazione di una più vasta cultura musicale, principalmente fra i membri del coro e potenzialmente nella comunità cittadina e sul territorio
  2. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:
    1. Supportare la liturgia parrocchiale e delle parrocchie che ne faranno rischiesta;
    2. Praticare attività didattica interna all'Associazione, con organizzazione di corsi di approfondimento (vocalità, studio del repertorio, ecc) aperti ai coristi e attività di promozione musicale presso le scuole e le varie associazioni culturali del territorio;
    3. Svolgere attività concertistica.
  3. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
  4. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 - RISORSE ECONOMICHE

  1. L'Associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. eredità, donazioni e legati;
    2. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
    3. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
    4. entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
    5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
    7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
  2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
  3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
  4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Art. 4 - SOCI

  1. Il numero degli aderenti è illimitato.
  2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori, le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
  3. I soci devono essere iscritti nell'apposito registro.
  4. Tutti i soci hanno stessi diritti e doveri è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

  1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
  2. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
  3. L'eventuale reiezione di domande, deve essere sempre motivata.
  4. Sull'eventuale reiezione della domanda, l'aspirante associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.
  5. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
  6. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
  7. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 1 (uno) mese prima dello scadere dell'anno in corso.
  8. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
    1. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
    2. persistenti violazioni degli obblighi statuari.
  9. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
  10. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione degli eventuali contributi versati.

Art. 6 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

  1. I soci sono obbligati:
    1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
    2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
  2. I soci hanno diritto:
    1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
    2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
    3. ad accedere alle cariche associative.
  3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA

  1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
    Ogni associato, dispone di un solo voto.
    Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
    Ogni socio non può ricevere più di una delega.
  2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
    1. approva il bilancio consuntivo;
    2. elegge i componenti del Consiglio direttivo;
    3. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
    4. delibera l'esclusione dei soci;
    5. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
  3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
  4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
  5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice‑Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo, eletto dai presenti.
    Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (è ritenuta valida la posta elettronica) da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà tenersi in data diversa dalla prima.
    In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
  6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
    In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
  7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per:
    1. la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, che deve avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie può essere adottata qualunque sia il numero degli intervenuti, purché approvata con il voto favorevole della totalità dei presenti.
    2. la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette) eletti dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.
    I membri dei Consiglio direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
    Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
  2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono i carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
    Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.
  3. Al Consiglio direttivo spetta di:
    1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
    2. predisporre il bilancio consuntivo;
    3. nominare il Presidente, il Vice‑Presidente e il Segretario;
    4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
    5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
  4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice­presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
  5. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2 (due) dei componenti ne faccia richiesta.
    Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
  6. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (è ritenuta valida la posta elettronica) da recapitarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
    In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri dei Consiglio.
  7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - IL PRESIDENTE
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice‑Presidente o, in assenza, al membro anziano.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI ASSOCIATIVI
Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 12 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale.

Art. 14 - NORMA FINALE
Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.


REGOLAMENTO INTERNO

(integrazione allo Statuto dell’Associazione Schola Cantorum Prof. Paolo Guglielmetti)

Art. 1A - OBIETTIVI E FINALITÀ
Gli obiettivi principali della Schola Cantorum Prof. Paolo Guglielmetti sono orientati allo studio ed all'esecuzione di brani di musica sacra e profana la cui scelta sia finalizzata all'apprendimento ed alla divulgazione di una più vasta cultura musicale, principalmente fra i membri del coro e potenzialmente nella comunità cittadina e sul territorio.
Gli obiettivi principali del Coro si dividono in 3 parti equivalenti:

  • supporto alla Liturgia parrocchiale
  • attività didattica interna alla Associazione con organizzazione di corsi di approfondimento (vocalità, studio del repertorio,....) aperti ai coristi e attività di promozione musicale presso le scuole e le varie associazioni culturali del territorio
  • attività concertistica

Art. 2A - ADESIONE AL CORO
L'adesione al Coro è consentita, senza pregiudiziali ideologiche, confessionali o razziali, a tutti coloro che dimostrino adeguate capacitè musicali e vocali verificate attraverso un'audizione da parte di professionista/i esterna/i al coro, oltre alla condivisione degli obiettivi del presente Statuto. In coerenza con il repertorio artistico sviluppato, che prevede principalmente brani polifonici per voci dispari per coro concertante o a cappella, il Coro risulta composto sia da voci maschili che femminili e può avvalersi della collaborazione di musicisti.

Art. 3A - CORISTI

  1. I coristi prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito al solo fine di consentire a terzi di fruire dei valori insiti nel loro repertorio.
  2. I coristi devono essere iscritti nell'apposito registro. I nuovi coristi vengono ammessi all'attività concertistica e all'animazione delle celebrazioni liturgiche dopo un massimo di quattro mesi di prove, preparazione musicale di base ed apprendimento dei brani in repertorio, dopo breve esame da parte della Commissione esterna. I coristi possono essere depennati dal registro dei soci dal Consiglio Direttivo per assenze ingiustificate e frequenti alle prove ed ai concerti, anche su segnalazione di qualsiasi corista o collaboratore, oppure del Direttore.
  3. Alle esecuzioni è obbligatoria la presenza di tutti i coristi, salvo che per gravi e motivate ragioni familiari, di salute o per impegni assunti anteriormente alla comunicazione della data del concerto stesso. L'impegno corale si rinnova di anno in anno, anche tacitamente.

Art. 4A - DIREZIONE ARTISTICA
La Direzione Artistica del Coro è affidata al Direttore del Coro a cui spetta la proposta del repertorio e del programma di attività artistica del Coro.

Art. 5A - ANNO SOCIALE
L'attività sociale del Coro inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 6A - DOTAZIONE
Ogni corista deve essere dotato di una divisa e di un raccoglitore per gli spartiti o testi. A tutti è fatto obbligo indossare la divisa ogni qualvolta il Consiglio ne disporrà l'uso. I coristi che per motivi personali non intendono continuare la loro attività nell'ambito del coro, sono tenuti a restituire la divisa avuta in dotazione gratuita.

Art. 7A - PROVE
Le prove vengono fissate a un giorno e un orario prestabilito in comune accordo con i coristi in base alle disponibilità ed esigenze degli stessi. I coristi devono frequentare le prove rispettando gli orari fissati.

Art. 8A - DISCIPLINA
Pur ricercando sempre punti e modi d'intesa, resta il principio fondamentale che il coro deve seguire un percorso dove il rispetto della reciprocità è primario; dove il culto e il decoro della sacralità del luogo devono essere fortemente rispettati. Pertanto, il mancato adeguamento alle norme statutarie e regolamentari, quali: l'assidua e responsabile frequentazione alle prove, il rispetto degli orari e del calendario liturgico, il comunicare preventivamente al Delegato delle convocazioni o altro corista l'impossibilità di presenziare ad una prova programmata, l'indossare la divisa ufficiale, sono considerati motivo per richiamare e correggere fraternamente l'inadempiente. Un'esclusione dal partecipare ad una manifestazione liturgica - in conseguenza a ripetute assenze alle prove - è a insindacabile giudizio del .

Art. 9A - PROPRIETÀ ESCLUSIVA
Le musiche ed i testi in dotazione ai coristi sono di proprietà dell'Associazione e non possono essere ceduti senza il consenso del Direttore.

Agazzano li, 10 Ottobre 2016

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